Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
ISTANZA LAVORO AGILE Disponibilità valutazione richieste lavoro agile
Disposizioni personale ATA – Fase 2- DPCM del 17-05-2020 DIRETTIVA DI MASSIMA AL DSGA
Applicazione del DL n.18 del 17-3-2020- disposiziodi circa l’organizzazione del servizio
decreto_proroga_comodato_IPAD
conferma lavoro agile fase2 emegenza coronavirus
Surroga Membro Consiglio di Istituto
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1736023
Determina a contrarre viaggio di istruzione a.s. 2018.2019
determina attribuzione bonus 17-18 relazione attribuzione bonus docenti 1718
Determina ascquisto materiale pubblicitario PON FSE 2017