Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria per l’A/S 2023/2024, ai sensi del T.U. sulla Sicurezza – D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023
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