Ultima modifica: 17 Settembre 2019

Regolamento di disciplina alunni

Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; in essa si opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/alunno, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli.

L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice- Pappalardo” di Castelvetrano adotta il seguente Regolamento di Disciplina in riferimento a quanto stabilito dal  D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti”.

Art. 1

Il regolamento, nel rispetto dei diritti e dei doveri dello studente, previsti dagli artt.2 e 3 del già citato decreto presidenziale (D.P.R. n. 249/98), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a comminare le sanzioni, i relativi procedimenti di irrogazione e le procedure di ricorso.

Art. 2

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e “costruttiva”, mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, devono tenere conto della situazione personale degli allievi.

Le sanzioni e i provvedimenti sono sempre temporanei, proporzionati alle mancanze disciplinari ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 3

L’allontanamento temporaneo degli alunni dalla comunità scolastica può essere disposto solo nel caso di gravi e reiterate mancanze disciplinari. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un  periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di istituto.

Art. 4 (Mancanze disciplinari)

Sono da considerare punibili con le sanzioni di cui all’art. 5 del presente Regolamento le seguenti mancanze disciplinari:

  1. Negligenza verso gli impegni scolatici (ritardi alla prima ora di lezione, assenze ingiustificate, astensione in massa dalle lezioni, irregolarità della frequenza, rifiuto di svolgere i compiti assegnati a casa e/o a scuola, dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell’istituto, falsificare le firme).
  2. Fatti che turbino il regolare svolgimento dell’attività didattica (spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio, chiacchierare, disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche, portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi, usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente, inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza).
  3. Scarsa cura dell’ambiente scolastico e del suo decoro (danneggiamento di strutture, attrezzature, sussidi didattici, deturpamento degli ambienti o arredi scolastici con disegni e scritte, appropriazione indebita di beni dei compagni o della scuola).
  4. Gravi mancanze comportamentali (offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni, mancato rispetto nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, dei compagni, del personale della scuola, scorrettezze comportamentali di maggior gravità, comportamenti particolarmente gravi che mettano in pericolo l’incolumità di terzi).
  5. Reati

Art. 5 (Sanzioni disciplinari)

  1. Agli alunni che incorrono nelle infrazioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento saranno irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

Mancanze disciplinari

Sanzioni disciplinari

Organo competente ad irrogare le sanzioni

A

B

  1. Ammonizione verbale
  2. Avviso ai genitori
  3. Convocazione dei genitori
  4. Ammonizione scritta sul registro di classe e nota sul diario
  5. Ammonizione scritta con attività di studio intensivo a casa sugli argomenti trascurati e relazione alla classe nella lezione successiva
  6. Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento (l’alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico)
  7. Sospensione dell’intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia

Docente

  1. Ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori

Dirigente Scolastico o suo collaboratore

C

  1. Ammonizione verbale
  2. Avviso ai genitori
  3. Convocazione dei genitori
  4. Ammonizione scritta sul registro di classe e nota sul diario
  5. Ammonizione scritta con attività di studio intensivo a casa sugli argomenti trascurati e relazione alla classe nella lezione successiva
  6. Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento (l’alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico)
  7. Sospensione dell’intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia
  8. Svuotare i cestini di tutte le aule della scuola

Docente

  1. Ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori

Dirigente Scolastico o suo collaboratore

  1. Esclusione dell’alunno da attività extrascolastiche: visite guidate, viaggi d’istruzione
  2. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai giorni cinque e la riparazione del danno
  3. Sospensione fino a 5 gg e restituzione o risarcimento dell’appropriazione indebita

Consiglio di classe

D

  1. Ammonizione verbale
  2. Avviso ai genitori
  3. Convocazione dei genitori
  4. Ammonizione scritta sul registro di classe e nota sul diario
  5. Ammonizione scritta con attività di studio intensivo a casa sugli argomenti trascurati e relazione alla classe nella lezione successiva
  6. Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento (l’alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico)
  7. Sospensione dell’intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia

Docente

  1. Ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori

Dirigente Scolastico o suo collaboratore

  1. Esclusione dell’alunno da attività extrascolastiche: visite guidate, viaggi d’istruzione
  2. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai quindici giorni

Consiglio di classe

  1. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni

Consiglio di istituto

 

  1. Nel caso di reati o quando vi sia pericolo per la incolumità delle persone, è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica, in via cautelare, per la durata commisurata alla gravità del reato o del permanere della situazione di pericolo.
  2. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da preparare il rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Laddove l’autorità giudiziaria o particolari situazioni sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
  3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6 (Organi irrogatori)

Le sanzioni disciplinari sono irrogate da:

  1. Docente della classe.
  2. Docente della classe, Dirigente Scolastico o Collaboratori
  3. Consiglio di classe
  4. Consiglio di istituto anche per le iniziative di collaborazione con gli organi inquirenti (autorità giudiziaria).
  5. Commissione d’esame per le sanzioni riguardanti tutte le infrazioni commesse durante le sessioni d’esame.

Art. 7 (Norme procedurali)

 

Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver consentito all’alunno di addurre giustificazioni, anche scritte e/o correlate da prove e testimonianze favorevoli.

Il procedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni per la durata superiore a giorni cinque, sarà svolto in due successive riunioni dell’organo deliberante; sarà svolto in una sola riunione per le sospensioni di durata inferiore a giorni cinque.

Nel caso di sospensione maggiore a cinque giorni, la prima riunione prevede la fase istruttoria – testimoniale, la seconda prevede la fase deliberativa.

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo entro il quale i genitori interessati degli alunni della Scuola secondaria di I grado, possono presentare ricorso all’Organo di garanzia, ai sensi del 1° comma dell’art. 8 .

Il ricorso sospende la sanzione disciplinare, salvo che l’Organo irrorante non preveda espressamente, con voto unanime, che la sanzione medesima venga applicata a partire dal giorno successivo dell’avvenuta notifica all’interessato.

Nel caso in cui l’Organo di Garanzia non accolga il ricorso, la sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo alla data di notifica del verdetto all’interessato.

Art. 8 (Ricorsi ed Organo di Garanzia)

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla notifica, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
  2. L’Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente, si compone da due docenti designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori nell’ambito del Consiglio di istituto. Resta in carica per la durata di un anno scolastico.
  3. Ai fini della validità delle deliberazioni dell’Organo di Garanzia si tiene conto del numero dei membri effettivamente partecipanti alla seduta sin dalla prima convocazione. Sul conteggio dei voti non influisce l’astensione di qualcuno dei membri in caso di incompatibilità ( es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, qualora faccia parte dell’O.G. il genitore dello studente sanzionato).

Art. 9 (Conversione della sanzione disciplinare)

Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni, è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/98).

La richiesta di conversione deve essere inoltrata dal genitore all’Organo Giudicante, che delibererà in merito.

Art. 10 (Disposizioni finali)

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29 Dicembre 2014 e pubblicato sul sito della scuola: www.icradicepappalardo.edu.it.